Danno biologico morale Martedì, Apr 29 2008
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Il danno biologico morale costituisce un’autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all’entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico. Nella determinazione della misura del suo risarcimento, il giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell’integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona. Estendendosi alla sfera lavorativa, è possibile richiedere il risarcimento del danno biologico nel pubblico impiego provocato da: infortuni sul lavoro, malattie professionali, molestie sessuali e mobbing. Risulta evidente che, al fine del risarcimento, occorre esplicitare e dimostrare i fatti incriminati per rendere vere le accuse. Per la valutazione del risarcimento del danno biologico, ci si avvale dell’ausilio delle tabelle ministeriali, che attribuiscono da 1 a 9 punti di invalidità. Per Milano, il danno biologico (e la relativa valutazione) segue i valori della tabella di Milano e della Legge 57/2001, le cui prescrizioni permettono la valutazione del risarcimento del danno alla persona.