Quando si parla di danno biologico si vuol fare riferimento alla lesione della integrità psicofisica della persona. Il danno biologico ha una valenza puramente quantitativa e non qualitativa: si definisce “micropermanente” quel danno biologico che ha si lasciato postumi permanenti, ma che tuttavia sono assai tenui e non comportano radicali mutamenti nella condotta di vita del danneggiato. Nel caso di danni lievi, il problema non è tanto quello della loro risarcibilità, quanto quello del loro accertamento. E’ qui che viene in ausilio la medicina legale, alla quale si chiede di verificare se sussista un nesso eziologico tra le lesioni e i postumi. La valutazione del danno biologico da parte della medicina legale coinvolge la figura del medico legale, alla quale viene demandato di accertare se e in che cosa le ordinarie attività della persona siano impedite o limitate dai postumi accertati. Una guida orientativa al risarcimento del danno biologico è fornito dalle tabelle micropermanenti, che tendono a favorire l’uniformità delle valutazioni rapportate ad un’ampia casistica pratica. La valutazione del danno biologico con le tabelle micropermanenti si basa sul principio che ogni lesione fisica corrisponde ad una diminuzione in termini percentuali dell’integrità della persona valutata al 100%. I criteri di liquidazioni previsti dalla legge riguardano solo i casi di danni biologici permanenti, ossia di lesioni che non superino i 9 punti di invalidità. Osservatorio Sanità mette a disposizione sul proprio sito, un servizio di calcolo online per la valutazione del danno biologico. Al fine di ottenere una risposta più soddisfacente alla propria situazione personale, Osservatorio Sanità consente di richiedere una consulenza più approfondita ai suoi esperti.